ricorso in cassazione Misterios



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il giudice relatore ritiene che, sebbene ammissibile, il ricorso impar possa essere deciso nel merito, ma debbano essere assunti dei provvedimenti di carattere ordinatorio (ad es. l

Rispetto a tale caso di ricorso mette conto di rilevare che l'atto affetto dal vizio denunciato deve essere contenuto nel fascicolo processuale o prodotto dal ricorrente nel giudizio di legittimità per il principio di autosufficienza del ricorso nel senso che il ricorso deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità per genericità, dalla integrale produzione degli atti affetti dai vizi denunciati.

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quando la Corte ritiene che, per qualsiasi motivo, la causa impar poteva essere proposta o il processo proseguito davanti al giudice di merito: i casi più comuni sono quelli dell’inappellabilità della sentenza, dell’acquiescenza alla stessa, dell’inesistenza dell’azione;

Deve sussistere un nesso causale tra l’errore di fatto e la decisione con la quale si è concluso il giudizio di legittimità.

Il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.

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” infondato, finisce con l’assumere una decisiva rilevanza e, per questa ragione, la giurisprudenza della cassazione ha fornito delle linee direttive per chiarire quando si possa ritenere essersi in presenza di una infondatezza “manifesta

Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi – contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c. – in relazione ai controricorsi presentati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri e dagli avvocati B.

L’avv. R. ha proposto appello al Consiglio di Stato, e quest’ultimo ha rigettato osservando che il mutamento di indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza richiamata dall’appellante – per il quale è stato ritenuto non impugnabile autonomamente davanti al Consiglio nazionale forense l’atto di comprensión del procedimento disciplinare – non rende, per ciò solo, impugnabile quell’atto davanti get redirected here al giudice amministrativo, posto che, per legge, la giurisdizione sulle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il primo è che l’ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio Nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell’Ordine locale, dall’altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 r.g.l. 27.11.1933 n. 1578.

, per mancata emissione della ordinanza da parte della Corte d'Appello, mancata assunzione di prova decisiva e per assenza, carenza e mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione in appello del mezzo istruttorio ex ricorso in cassazione art. 606 c.p.p.

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